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CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
DI PARITÀ
    CONSIGLIERA REGIONALE
    RETE DELLE CONSIGLIERE
    DEL VENETO
    NORMATIVA
    ALTRI DOCUMENTI


      CONSIGLIERE E CONSIGLIERI
      DI PARITÀ

      Pubblici ufficiali contro le discriminazioni
      e per le pari opportunità tra uomo e donna

      Le Consigliere o i Consiglieri di parità svolgono funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.
      Nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ed hanno l’obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui vengono a conoscenza.
      Già prevista dalla legge n. 125 del 1991 e da altre disposizioni precedenti, questa figura istituzionale è stata disciplinata compiutamente dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recepito dal Codice delle pari opportunità approvato con Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e ad essa si app
      lica il Regolamento approvato con DPR 14 maggio 2007, n. 107
      Sono istituite livello nazionale (presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale), regionale e provinciale
      La nomina avviene con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i Diritti e le pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle Regioni e dalle Province.
      Consigliere e Consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica e comprovata competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro. Il loro curriculum è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale insieme al decreto di nomina.
      Le disposizioni relative al loro mandato - che era di quattro anni, rinnovabile una sola volta - risultano modificate a seguito dell’entrata in vigore del DPR 14 maggio 2007, n. 107 ( (rispettivamente presso le Regioni e le Province, che devono mettere a loro disposizione ufficio, personale, strumentazione ed attrezzature necessarie).

      Che cosa fanno

      Si occupano della trattazione dei casi di discriminazione di rilevanza regionale e provinciale, operando in sinergia con gli altri organi istituzionali preposti, sullo stesso territorio, alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Svolgono, in particolare:

      compiti di promozione:

      - promuovono azioni positive, comprese quelle volte a favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con quella familiare;
      - diffondono la conoscenza, l’informazione e la formazione delle pari opportunità e lo scambio di buone prassi;
      - sostengono le politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
      - promuovono l’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro;
      - rilevano le situazioni di squilibrio di genere, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni;
      - collaborano con le Direzioni provinciali e regionali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la proget-tazione di appositi pacchetti formativi;
      - collaborano con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti locali;

      compiti di vigilanza:

      - si adoperano affinché la programmazione delle politiche di sviluppo territoriale risulti coerente rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
      - verificano i risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive;
      - vigilano sul rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro;
      - promuovono azioni in giudizio (individuali e collettive) contro le violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità,
      Consigliere e Consiglieri sono componenti di diritto di Commissioni e organismi istituzionali che si occupano di politiche del lavoro e di pari opportunità.
      Fanno parte, a tutti gli effetti, delle Commissioni regionali e provinciali tripartite e partecipano a tavoli di partenariato locale ed ai Comitati di sorveglianza,
      Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di consentire lo scambio d'informazioni e dati, esperienze e buone prassi e di accrescere l'efficacia della loro azione, è stata istituita la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera nazionale.

      NORMATIVA DI RIFERIMENTO


      Dal 1° ottobre al 30 novembre la presentazione dei progetti di azioni positive
      Pubblicato il Programma-obiettivo 2010 (7 agosto 2010)


        Oggi è Domenica 5 Settembre 2010

      RAPPORTO SULLA SITUAZIONE
      DEL PERSONALE
      Rapporto art. 46 del Codice delle pari opportunità
      (già art. 9 Legge 125/1991)
      AZIONI POSITIVE
      PER LE PARI OPPORTUNITÀ
      A PORTATA DI MANO
      CONCILIAZIONE
      FRA LAVORO E FAMIGLIA

      TUTELA DELLA DIGNITÀ
      DI UOMINI E DONNE
      NEL LAVORO
      DISCRIMINAZIONE DI GENERE
      SUL LAVORO
      2007 ANNO EUROPEO
      DELLE PARI OPPORTUNITÀ
      PER TUTTI